Storia di come la comunità internazionale abbia cercato di fare propri il principio e il dovere dell’accoglienza e della solidarietà

Ultimo aggiornamento: 22/04/2022 09:07:24

[Estratto dell'e-book Europa e Islam: attualità di una relazione] Rifugiato, richiedente asilo, beneficiario della protezione sussidiaria, migrante, clandestino, etc.: tante etichette per descrivere persone che attraversano una soglia, quella europea, spinte dalla necessità di migliorare o salvare la propria esistenza. Non è immediato comprendere perché sia indispensabile schedare e catalogare chi entra nell’“area di libertà, sicurezza e giustizia”, per il semplice fatto che è “straniero”, in quanto proveniente dall’esterno di questo spazio. Ma non è neppure semplice ragionare a mente fredda sul significato e l’efficacia delle politiche d’asilo comuni o sui controlli alle frontiere in uno dei periodi più critici della breve, ma già intensa e travagliata vita dell’Unione Europea. Tensioni, difficoltà e paure che sembrano attanagliare il Continente sia dall’esterno, con guerre sempre più vicine e conseguenti flussi di migranti in aumento esponenziale, sia dall’interno, con le complessità della crisi economica mondiale ancora non superata, la crescita di partiti anti-europeisti, le minacce e gli attentati terroristici, gli stati d’emergenza decretati a più riprese. Non serve a molto, tuttavia, ragionare sull’onda dell’emergenza con soluzioni avventate o estemporanee. Piuttosto è indispensabile fare chiarezza, analizzando quali sono stati i provvedimenti, le dichiarazioni e le direttive in materia di diritto d’asilo presi dall’Unione negli ultimi anni, alla ricerca della presenza (o assenza) di quei valori e nobili princìpi di solidarietà e accoglienza che avevano portato alla costituzione della compagine europea. L’etimologia del termine “asilo” – da asylum forma latina ricavata della parola greca, asylon – rimanda al concetto di «libertà da costrizioni» o «non soggezione a cattura», indicando ciò che non può essere preso, catturato, confiscato. L’asilo è da intendersi dunque come un luogo di rifugio caratterizzato dall’inviolabilità, uno spazio di protezione offerto, fin dai tempi più antichi, a chi scappa da una situazione di pericolo per la propria incolumità o libertà. Per secoli, l’accoglienza e il ricovero di esiliati e rifugiati sono stati dominio della sfera religiosa: per l’Ebraismo, il Cristianesimo e l’Islam si trattava (e, teoricamente, si tratta ancora) di una responsabilità e di un dovere per i credenti. La teoria musulmana sull’asilo attinge alle regole della tradizione giudaico-cristiana, affinando e in un certo senso anticipandone il carattere giuridico:

La concezione dell’asilo nella teoria musulmana è una concezione umanitaria che prende in considerazione il benessere degli individui e non dei loro governanti. Essa si fonda sulla morale religiosa dell’aiuto al prossimo ma anche sul diritto, dato che l’asilo così come si presenta nelle due principali fonti musulmane è: 1) un dovere; 2) un diritto; 3) una protezione effettiva e illimitata; 4) è religioso ma anche territoriale e, fino a un certo punto, anche diplomatico.1

Dal diciassettesimo secolo in avanti l’asilo, svincolato dall’esclusiva religiosa e divenuto un istituto laico, si lega allo Stato e al suo territorio.

Mentre la Chiesa aveva fondato l’asilo sull’universalità del genere umano, lo Stato moderno cominciò a balcanizzarlo e a ricondurlo ai suoi propri ideali. A differenza della Chiesa, lo Stato avrebbe richiesto ai richiedenti asilo dei titoli di gloria. L’asilo umanitario era l’asilo delle vittime; l’asilo politico sarebbe stato quello degli eroi.2

In effetti, quello religioso era stato l’asilo umanitario per eccellenza, dato che la protezione era garantita indistintamente a tutte le persone che la cercavano. Lo Stato cominciò invece a operare una selezione tra i richiedenti. Fu ribadito il dovere – non più etico-morale quanto sancito dalle carte costituzionali di ciascun Paese – di fornire riparo ai perseguitati per motivi religiosi e politici. Un dovere che presupponeva, o meglio esigeva, il rispetto dell’asilo da parte degli altri Stati e, in particolare, da parte di quello di provenienza del rifugiato (sempre che non venissero stipulati accordi di estradizione prima della concessione dell’asilo). La facoltà di ammettere o meno una persona in cerca di rifugio senza incorrere in alcuna responsabilità internazionale divenne allora un diritto dello Stato sovrano. Tuttavia la trasposizione giuridica (non più religiosa ma neppure politica) e in senso territoriale dell’istituto determinò uno slittamento di quei principi di protezione, salvaguardia e inviolabilità che dall’individuo in cerca di rifugio si spostarono allo Stato e alle sue frontiere. Si passò dall’asilo umanitario, perché legato all’uomo e alla sua dignità, all’asilo territoriale, connesso al territorio dello Stato e al suo libero arbitrio.3 In tempi recenti, dal secondo dopoguerra in avanti, la comunità internazionale ha cercato di fare propri il principio e il dovere dell’accoglienza e della solidarietà non solo nei confronti di singoli individui, ma anche di intere comunità sfollate da contesti di persecuzione e/o guerra – come fu il caso dei 30 milioni di profughi della Seconda guerra mondiale – attraverso norme che fossero universalmente accettate e, soprattutto, attuate. L’obiettivo era di evitare il confinamento della questione dell’asilo con tutti i suoi annessi (requisiti, diritti/doveri, etc.) entro le frontiere, le legislazioni e i governi nazionali, tentando di elevarlo a un gradino più alto, quello dei diritti umani riconosciuti indistintamente da tutti gli Stati membri. Si trattava insomma di (ri-)mettere al centro l’uomo, la persona, conferendogli uno spazio come soggetto e non più come oggetto di quel diritto internazionale che, per secoli, era stato concepito come stato-centrico, come una serie di norme volte unicamente a regolare le relazioni tra gli Stati.4 Note 1 Khadija Elmadmad, Asile et réfugiés dans les pays afro-arabes, Éditions Eddif, Casablanca 2002, p. 77. Già nell’Antico Testamento si fa riferimento all’asilo, descritto come il dovere di accogliere e proteggere coloro che fuggono dalle persecuzioni e dalle devastazioni. Nel Libro dei Numeri 35,9-29, per esempio, si parla di sei città d’asilo fondate da Mosè per fornire protezione agli stranieri perseguitati senza colpa. 2 Elizabeth Zoller, Le droit d’asile. Bilan des recherches de la section de langue française du Centre d’études et de recherche de l’Académie, in Académie de Droit international de La Haye-Centre d’étude et de recherche de Droit international et des Relations Internationales, Le Droit d’asile/The Right of Asylum, La Haye 1989, pp. 18-19. 3 L’asilo territoriale riguarda l’accoglienza all’interno del territorio dello Stato, mentre quello extra-territoriale si concede all’interno delle zone circoscritte di ambasciate o sedi consolari in uno Stato estero. 4 Sulla questione della soggettività giuridica internazionale degli individui e sul dibattito ancora aperto in dottrina, cfr. Fabrizio Mastromartino, Il diritto d’asilo. Teoria e storia di un istituto giuridico controverso, Giappichelli Editore, Torino 2012, pp. 185-212.