Il precedente creato dal matrimonio del Profeta dell’Islam Muhammad con ‘Ā’isha continua a generare letture divergenti sull’età minima del matrimonio nell’Islam
Ultimo aggiornamento: 05/05/2026 11:43:19
Hanno fatto scalpore, a fine gennaio, le dichiarazioni dell’imam di una moschea di Brescia secondo cui l’Islam consentirebbe il matrimonio delle bambine. Il Centro Islamico Culturale della città lombarda ha preso le distanze da queste affermazioni, sottolineando in un comunicato che si tratta di posizioni attribuibili a «soggetti isolati», basate su «retaggi culturali privi di fondamento» nella religione islamica. Ha precisato inoltre che «nel Sacro Corano non esiste alcun versetto che consenta o legittimi il matrimonio con bambine o bambini». All’inizio di aprile l’imam in questione è stato espulso dall’Italia e rimpatriato in Pakistan.
La questione dell’età minima per contrarre il matrimonio costituisce in effetti uno dei nodi più controversi del dibattito giuridico e religioso islamico contemporaneo. Sebbene affondi le sue radici nelle fonti classiche dell’Islam, il tema è tornato al centro dell’attenzione negli ultimi anni, in contesti segnati da profondi cambiamenti sociali e culturali, e dal confronto con gli standard internazionali in materia di diritti dell’infanzia e delle donne. La discussione è molto viva sia nei Paesi islamici che nelle società occidentali, dove la presenza musulmana è sempre più significativa.
Il dibattito ruota attorno all’interpretazione delle fonti normative dell’Islam – il Corano e la Sunna – e, in modo particolare, al precedente creato dal matrimonio del Profeta dell’Islam Muhammad con ‘Ā’isha, che continua a generare letture divergenti. Le posizioni in campo vedono contrapposti chi ritiene illecito, dal punto di vista della giurisprudenza islamica, fissare un’età minima per il matrimonio e chi, invece, considera tale limite non solo legittimo, ma persino doveroso.
È innanzitutto importante chiarire che il Corano non specifica a partire da quale età sia possibile contrarre il matrimonio. Tuttavia, alcuni giuristi contrari all’introduzione di un’età minima interpretano alcuni versetti coranici come possibilisti sul matrimonio in età precoce. Ma di questo parleremo tra poco. La fonte principale su cui si fonda il dibattito è piuttosto una tradizione attribuita a ‘Ā’isha, terza moglie del Profeta. In questo hadīth, riportato nel Sahīh di al-Bukhari – una delle sei raccolte canoniche di tradizioni profetiche –, è la stessa ‘Ā’isha a raccontare di essere stata data in sposa a Muhammad all’età di sei anni e di aver consumato il matrimonio a nove.
Il detto in questione recita così: «Il Profeta, la pace e la preghiera siano su di lui, mi sposò quando avevo sei anni. Arrivammo a Medina e alloggiammo dai Banū al-Hārith bin Khazraj. Mi ammalai, mi caddero i capelli e poi ricrebbero rigogliosi. Mia madre, Umm Rūmān, venne da me mentre ero su un’altalena con alcune compagne. Mi chiamò e io andai da lei, non sapendo che cosa volesse. Mi prese la mano e mi condusse alla porta di casa. Ero trafelata e, quando mi tranquillizzai, prese dell’acqua e mi deterse il viso e la testa, poi mi condusse in casa. C’erano alcune donne degli Ansar [i musulmani di Medina] e dissero: “Che porti bontà e benedizione e che sia di buon auspicio”. Mi affidò a loro, che si presero cura di me. Fui sorpresa nel veder arrivare al mattino l’Inviato di Dio – la pace e la benedizione siano su di lui. Mi affidarono a lui, a quel tempo avevo nove anni».
È principalmente su questo precedente che si fonda l’argomentazione dei giuristi che negano la possibilità di fissare un’età minima per il matrimonio: per i musulmani, infatti, il comportamento del Profeta ha valore normativo ed è fonte di imitazione. Questa posizione è stata sostenuta, in particolare in ambito salafita, da figure di primo piano come ‘Abdulaziz bin Baz, Gran Mufti dell’Arabia Saudita dal 1993 al 1999, o Salih al-Fawzan, l’attuale Gran Mufti del Regno, sebbene anche nel contesto salafita non siano mancate alcune voci dissenzienti, come quella di Ibn ‘Uthaymin.
Emblematica di questa posizione rigorista è la fatwa emessa da ‘Abdulaziz bin Baz secondo la quale «non c’è un limite di età per una donna se è il padre a darla in sposa. Suo padre ha il diritto di darla in sposa anche se è una bambina, proprio come al-Siddīq [Abū Bakr] diede in sposa ‘Ā’isha quando aveva sei o sette anni. Se ritiene che sia nel suo interesse, se ritiene che il pretendente sia adatto a lei e che si debba cogliere l’occasione e non rinviare, allora non c’è nulla di male in questo, perché il padre si cura degli interessi dei suoi figli». La stessa fatwa precisa che al marito «non è consentito avere rapporti sessuali con lei finché questa non sia pronta», oltre a essergli vietato tutto ciò che potrebbe arrecarle un danno. Ibn Baz specifica inoltre che solo il padre ha il diritto di dare la figlia in sposa prima dei nove anni, età in cui secondo la giurisprudenza classica una bambina raggiunge la pubertà. Gli altri walī, cioè i membri maschi della famiglia (il nonno, lo zio, il fratello) a cui è affidata la tutela della bambina nel caso in cui il padre sia assente, devono necessariamente aspettare il compimento dei nove anni. Al di là di chi sia il tutore della bambina, il matrimonio si perfeziona solo al raggiungimento della pubertà previo consenso della ragazza, che può essere espresso anche attraverso il silenzio, secondo la regola del “silenzio-assenso”. Questa norma, spiega Ibn Baz, trova fondamento nel detto del profeta che recita: «La vedova non dovrebbe essere data in sposa senza che le sia stato chiesto il consenso, e la vergine non dovrebbe essere data in sposa senza che le sia stato chiesto il consenso. Dissero: “Inviato di Dio, come si manifesta il suo consenso?”. Rispose: “Con il suo silenzio”».
Secondo i sostenitori di questa tesi, il matrimonio delle bambine sarebbe lecito anche sulla base di un versetto coranico tratto dalla sura del Divorzio che, per l’appunto, regola il matrimonio di una donna divorziata: «Per quelle fra le vostre donne che disperino d’aver più mestruazioni, se dubiterete che siano incinte, sia il periodo d’attesa di tre mesi, e lo stesso per quelle che non hanno avuto ancora mestruazioni. Quanto alle donne incinte, sia il loro termine d’attesa fino a che non abbian deposto il loro peso» (Cor. 65,4).
A questo versetto si richiamava, tra gli altri, lo sheikh Saleh Fawzan, da novembre 2025 Gran Mufti dell’Arabia Saudita, che già nel 2013, quando nel suo Paese era in corso un dibattito sulla possibilità di introdurre una legge per fissare a 18 anni l’età minima per il matrimonio, aveva espresso una posizione contraria, ribadita peraltro anche in tempi recenti.
Accanto a questa corrente rigorista, altri giuristi ammettono invece la possibilità di stabilire un’età minima per il matrimonio, soprattutto alla luce degli abusi e delle sofferenze che questa pratica causa. Tra questi si colloca il già citato Ibn ‘Uthaymin (m. 2001), sheikh, come detto, dalle indubbie credenziali salafite, secondo il quale però «a un padre dovrebbe essere assolutamente proibito dare in sposa la figlia finché questa non abbia raggiunto la pubertà e non abbia dato il suo consenso. Quante donne sono state date in sposa dai loro padri contro la loro volontà, e quando lo hanno scoperto e i loro mariti le hanno rese infelici, hanno detto alle loro famiglie: “O mi liberate da quest’uomo, o mi do fuoco”! Questo accade di frequente, perché non considerano l’interesse della figlia, ma soltanto il proprio. A mio avviso, oggi vietare questa pratica è imperativo; ogni epoca ha le sue regole».
A chi richiama il versetto coranico della sura del Divorzio, il chierico saudita risponde che «l’evidenza del versetto non è chiara». Allo stesso modo, Ibn ‘Uthaymin relativizza il ricorso allo hadīth di ‘Ā’isha, sostenendo che il suo matrimonio con il Profeta non possa essere assunto come modello generalizzabile: ‘Ā’isha, commenta Ibn ‘Uthaymin, fu data in sposa «al migliore della creazione» e lei stessa «non era certamente come le altre donne». Il chierico insiste sul carattere eccezionale del matrimonio del Profeta, richiamando il principio secondo cui a Muhammad «furono concessi privilegi speciali in materia matrimoniale», che non possono essere automaticamente estesi all’intera comunità. Ad esempio – e questo è un fatto riconosciuto unanimemente dai giuristi perché basato sul significato esplicito di Cor. 33,50-52 – Muhammad fu autorizzato a contrarre un numero illimitato di matrimoni, mentre i musulmani non possono superare il limite delle quattro mogli.
Uscendo dalla galassia salafita, anche Yusuf al-Qaradawi, figura centrale del pensiero islamista contemporaneo, si è espresso contro il matrimonio delle bambine, muovendo però da presupposti diversi. In un libro dedicato alla “Giurisprudenza della famiglia” e “alle questioni relative alla donna”, il pensatore egiziano riconosceva infatti che, sul piano delle fonti islamiche, il matrimonio delle bambine risulta lecito. A differenza di Ibn ‘Uthaymin, egli ritiene che non ci siano prove sufficienti per considerare il matrimonio con minori un privilegio esclusivo del Profeta.
In passato, tuttavia, osserva il global mufti (soprannome con cui è conosciuto Qaradawi), i giuristi avevano ritenuto lecito che un padre desse in sposa una figlia non ancora pubere confidando nella sua «compassione perfetta» e nella tutela dell’interesse della bambina. Nella pratica, però, questa prerogativa si è spesso tradotta in abusi, con padri che hanno anteposto il proprio interesse a quello delle figlie incapaci di difendersi. Ed è a partire da questa constatazione che Qaradawi richiama un principio cardine della giurisprudenza islamica, contenuto in un celeberrimo hadīth: «Non si arrechi danno né a sé stessi, né agli altri».
In base a questo principio, le pratiche in origine lecite possono essere limitate o vietate, in tutto o in parte, se producono corruzione o arrecano un danno alle persone. Oggi le circostanze sono cambiate, afferma il chierico egiziano, e il governante ha il diritto di intervenire per prevenire abusi e ingiustizie, anche limitando ciò che in principio sarebbe lecito. In tal caso, obbedire alle sue decisioni diventa un obbligo, perché «non ha reso lecito ciò che è proibito, né ha proibito ciò che è lecito, ma ha limitato ciò che è lecito a causa del danno che ne è derivato».
Una posizione in larga parte convergente è stata espressa dalla moschea-università di al-Azhar, che nel 2016 ha pubblicato un documento, dedicato proprio alla posizione dell’Islam circa il matrimonio delle bambine, in cui invita ad affrontare la questione alla luce dell’evoluzione delle consuetudini e delle circostanze storiche. Secondo l’istituzione egiziana, «ciò che era accettabile in un determinato periodo può essere considerato riprovevole in un altro». Il matrimonio del Profeta con ‘Ā’isha, spiegano gli studiosi di al-Azhar, non era all’epoca né insolito né scandaloso, ma rifletteva le consuetudini del tempo; se fosse stato percepito come inaccettabile, i politeisti l’avrebbero condannato.
Al-Azhar sottolinea inoltre che il matrimonio in età precoce non era una prerogativa esclusiva dei musulmani, ma una pratica diffusa anche in altre tradizioni religiose. Da questo punto di vista, la moschea-università riconosce all’Islam il merito di aver introdotto la distinzione tra la stipula del contratto matrimoniale e la consumazione del matrimonio, quest’ultima consentita solo dopo il raggiungimento della pubertà, rappresentando così un miglioramento rispetto alle presunte pratiche dell’Arabia pre-islamica (che in questo tipo di discorsi è sempre la sentìna di tutti i mali). Anche l’istituzione egiziana concorda sul fatto che il governante possa limitare ciò che è lecito per il bene delle persone, che sono tenute a rispettare le norme stabilite. In questo senso, «le fatwe variano al variare del tempo, delle consuetudini e delle circostanze». Lo stesso Grande Imam della moschea si è detto favorevole alla fissazione dell’età del matrimonio a 18 anni. Al-Azhar insiste infine sul principio metodologico per cui la ragione e la logica impongono di non giudicare la storia secondo gli standard e la mentalità del presente.
Il dibattito sull’età minima del matrimonio resta dunque profondamente divisivo in forza del precedente creato da ‘Ā’isha. Tuttavia, soprattutto a partire dal Novecento, le autorità religiose hanno elaborato nuovi strumenti interpretativi e principi giuridici che consentono di riconsiderare pratiche ritenute lecite dai giuristi medievali alla luce degli effetti che esse producono nella società contemporanea. Oltre al matrimonio precoce, esse includono anche la schiavitù (ampiamente dettagliata nei manuali classici di diritto) o la richiesta di un tributo ai non-musulmani per poter godere della libertà di culto. In questo quadro, il richiamo all’interesse pubblico, alla prevenzione del danno e alla contestualizzazione storica delle fonti ha aperto la strada alla rilettura del diritto islamico. Non a caso, numerosi Stati a maggioranza islamica hanno introdotto per legge un’età minima per il matrimonio, lasciando però in molti casi ampi margini di discrezionalità ai giudici.
Resta tuttavia vero che la presenza dello hadīth di ‘Ā’isha rappresenta un argomento forte per i sostenitori di un approccio letterale. In qualsiasi discussione intra-musulmana, infatti, è più immediato citare un testo della Sunna che discutere dei criteri ermeneutici con cui leggerlo. Per questa ragione, sono diversi i riformisti che invitano a riconsiderare l’interno corpus degli hadīth e i criteri con cui sono stati distinte le tradizioni autentiche da quelle falsificate. Così facendo, però, essi portano il discorso su un piano diverso, di critica storica, su cui le autorità religiose finora non sono state disposte a seguirli.
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