Nelle prigioni italiane, più di un detenuto straniero su tre è di fede musulmana. È urgente costruire percorsi per la formazione di imam-cappellani

Ultimo aggiornamento: 22/04/2022 08:57:00

Le trasformazioni demografiche che ormai da diversi anni caratterizzano il tessuto sociale italiano hanno inevitabilmente un influsso anche sulla composizione della popolazione carceraria: si è passati, infatti, da una percentuale di stranieri di appena superiore al 15 per cento nei primi anni ’90 all’attuale circa 30 per cento. In base ai dati al 30 novembre 2016 forniti dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato – sezione statistica) su un totale nazionale di 55.251 (di cui 2.335 donne), gli stranieri risultano essere 18.714 (di cui 878 donne). Su un totale di 142 nazionalità, quelle maggiormente rappresentate risultano essere: Marocco (3.252), Romania (2.763), Albania (2.474), Tunisia (2.012), Nigeria (870), Egitto (692), Senegal (466) e Algeria (408). Infine, le regioni con il numero maggiore di presenze straniere nei propri istituti di pena sono: Lombardia (3.640), Lazio (2.698), Piemonte (1.774), Emilia Romagna (1.602), Toscana (1.545), Sicilia (1.343), Veneto (1.194) e Campania (916) (Fonte: www.giustizia.it). Per quanto riguarda l’aspetto religioso, tra gli stranieri in regime di detenzione, l’appartenenza alla religione islamica risulta in percentuale quella predominante, oltre chiaramente alla presenza di cristiani, indù, sikh e buddisti. In particolare, la componente maghrebina si dichiara, o è verosimilmente, musulmana. Prendendo in considerazione altri detenuti provenienti dall’Asia e da Paesi dell’Africa sub-sahariana, si può calcolare che più di un detenuto straniero su tre sia di fede islamica. Ordinamento carcerario, libertà religiosa e assistenza spirituale L’ordinamento carcerario afferma all’art. 26 L. 354/1975 che «è garantita a tutti i detenuti ed internati la piena libertà di professare la propria fede religiosa, di istruirsi in essa e di praticarne i riti». Negli istituti di pena è assicurata la celebrazione del culto cattolico e la presenza di almeno un cappellano, mentre i detenuti appartenenti ad altre fedi hanno il diritto di ricevere, su richiesta, l’assistenza dei ministri del proprio culto e di celebrarne i riti, a condizione che siano compatibili con l’ordine e la sicurezza e non si esprimano in comportamenti molesti per la comunità o contrari alla legge. La Corte costituzionale, con sentenza n. 26/1999, ha evidenziato che l’assoggettamento alla restrizione della libertà personale non può comportare il disconoscimento degli inviolabili diritti dell’uomo in quanto, anche quando siano compressi, non possono essere annullati totalmente. Per questo motivo, in un’ottica di pluralismo religioso, lo Stato garantisce la piena libertà di avvalersi dell’assistenza spirituale, permettendo ai ministri delle diverse religioni di svolgere liberamente la propria attività. Se la presenza nel carcere di cappellani cattolici è garantita da norme specifiche che istituzionalizzano questa figura e la sua funzione, per gli appartenenti ad altre fedi bisogna distinguere tra quelle che dispongono di un’intesa e quelle che sono regolate dalla legge sui “culti ammessi” del 1929. Per quanto riguarda le confessioni che hanno un’intesa con lo Stato, queste vedono regolate in termini autonomi le modalità con le quali è assicurata esercizio dell’assistenza religiosa ai carcerati che ne facciano richiesta. In questo caso, le previsioni contenute nella legge che recepisce l’intesa prevalgono sulla legge sui “culti ammessi” del 1929 e sulla normativa generale. Per questo motivo, non sono richieste particolari verifiche da parte della direzione centrale dei culti del ministero dell’Interno nei confronti dei ministri di culto della confessione, ai fini dell’ingresso negli istituti di detenzione. Inoltre, le autorità carcerarie sono tenute a concedere locali idonei alla celebrazione del culto. Per quanto riguarda, invece, i detenuti appartenenti a confessioni che non hanno ancora un’intesa con lo Stato, come nel caso dell’Islam, questi possono richiedere al direttore del carcere l’intervento di un ministro del proprio culto e la possibilità di celebrare il proprio rito religioso. Anche in questi casi l’amministrazione penitenziaria mette a disposizione locali idonei. Inoltre, l’art. 58 del regolamento di attuazione dell’ordinamento penitenziario (DPR 230/2000) stabilisce che i «ministri di culto sono indicati» dal ministero dell’Interno, attraverso l’espressione di un parere su richiesta dal dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, previa verifica da parte della Prefettura territorialmente competente. In alternativa, l’ingresso dei ministri di culto può essere autorizzato in base all’art. 17 dello stesso dell’ordinamento penitenziario, in quanto queste figure possono essere comprese tra gli operatori appartenenti alla comunità esterna che collaborano all’azione rieducativa, promuovendo «lo sviluppo dei contatti tra la comunità carceraria e la società libera». Per sopperire alla mancanza di un elenco di ministri di culto islamici, le circolari n. 5354554 del 6 maggio 1997 e n. 508110 del 2 gennaio 2002 hanno individuato una procedura che prevede la comunicazione alla direzione generale detenuti e trattamento e al ministero dell’Interno delle generalità del ministro di culto, oltre alla moschea o alla comunità di appartenenza, per l’acquisizione del parere sull’autorizzazione all’ingresso in carcere. Secondo i dati, aggiornati al 31 ottobre 2016, forniti dalla direzione generale dei detenuti e del trattamento del dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, i ministri di culto autorizzati ad accedere agli istituti penitenziari sono complessivamente 1.377, di cui 47 musulmani (Fonte: www.giustizia.it). Tuttavia, a coloro che sono esplicitamente autorizzati bisogna aggiungere coloro che negli istituti in modo spontaneo, e non sempre con competenze comprovate, ricoprono questo ruolo in un contesto caratterizzato anche da molte fragilità personali. Data la situazione, risulta particolarmente urgente costruire percorsi formativi per imam da impiegare nelle carceri. E in questa direzione il Consiglio per i rapporti con l’Islam italiano, un organismo istituito nel gennaio del 2016 dall’ex ministro dell’Interno Angelino Alfano con funzioni consultive riguardanti l’integrazione della popolazione di cultura e religione islamica in Italia, ha elaborato un primo Rapporto (Ruolo pubblico, riconoscimento e formazione degli imam, aprile 2016) in cui si dichiara: «In considerazione dell’importanza del ruolo che sia le comunità islamiche sia la società civile riconoscono agli imam nello spazio pubblico nazionale, il Consiglio ritiene di dover indicare come asse strategico delle relazioni con l’Islam italiano la formazione e la valorizzazione di guide spirituali “italiane”. Con questa formula sintetica intendiamo riferirci a guide spirituali radicate e integrate in Italia, che conoscano i principi costituzionali a fondamento della Repubblica, consapevoli della sua storia e delle fondamentali dinamiche sociali che l’attraversano, rispettose delle tradizioni cultuali e religiose e impegnate a promuovere la convivenza, il bene comune e il rispetto della legalità». Carceri, musulmani e formazione degli operatori A seguito di avvenimenti particolarmente tragici che hanno scosso la comunità internazionale e hanno reso tutti consapevoli della fragilità della pace, nonché della necessità di costruire una cultura di dialogo e di cooperazione, negli ultimi anni, sia nei Paesi di lunga che di recente esperienza migratoria, una particolare attenzione è stata posta sulle minoranze musulmane, fino a diventare uno degli elementi principali della riflessione sui modelli e sulle pratiche di integrazione. Tra i vari elementi sondati ed esaminati, si riscontra la condizione nelle carceri di persone di fede musulmana, dal momento che la rilevante presenza è uno di quegli aspetti che più interpellano i diversi operatori che a vario titolo hanno contatti con i contesti penitenziari. Si tratta di un elemento che non raramente evoca timori di proselitismo e radicalismo (James, Joly, Khosrokhavar, 2005), in un ambiente caratterizzato da privazione della libertà, rigidità burocratiche e vari vincoli, nonché da carenze di risorse (Rhazzali, 2014, 2010). Oltre al ruolo di figure formate e autorizzate, quali i ministri di culto, si rende particolarmente cruciale anche la funzione dei mediatori culturali, una figura professionale che va concepita, ovviamente, in un ampio lavoro di rete con gli altri professionisti presenti negli istituti di pena, allo scopo di sviluppare una serie di competenze nuove in grado di rispondere a bisogni e disagi diversificati (Cuciniello, 2016). Nello spazio penitenziario una formazione specifica centrata su storia, cultura, tradizioni dei gruppi etnici più rappresentati, potrà prevenire situazioni di negazione e separazione che rischiano di alimentare il terreno fertile per lo sviluppo dell’integralismo come risposta di ulteriore chiusura (Romanelli, 2012; Istituto Superiore di Studi Penitenziari, 2012). Da questo punto di vista il Corso di formazione sulla radicalizzazione violenta e il proselitismo all’interno degli istituti penitenziari proposto al personale di Polizia penitenziaria e agli operatori dell’area psicosociale in diverse scuole di formazione del personale penitenziario è una risposta concreta da parte del ministero della Giustizia rispetto agli scenari e alle strategie delineate da iniziative dell’Unione Europea, al fine di porre attenzione alla prevenzione del fenomeno della radicalizzazione all’interno degli istituti penitenziari. Allo stesso tempo, tra gli obiettivi prioritari del percorso di formazione vi è la corretta conoscenza della cultura islamica, finalizzata a una positiva ricaduta nella gestione e nel rapporto con i detenuti di fede musulmana e al superamento di stereotipi e pregiudizi. Una risposta altrettanto interessante, che si pone come una best practice e che ha visto il coinvolgimento attivo dei detenuti, è il documentario del regista Marco Santarelli, Dustur (2016), “costituzione” in arabo. Costruito come un viaggio tra il “dentro” e il “fuori”, il documentario segue la storia dei detenuti musulmani della Dozza impegnati in un corso del frate dossettiano Ignazio De Francesco sulla Costituzione italiana e quella di Samad, un giovane marocchino ex detenuto dell’istituto penitenziario bolognese. Fonti Cuciniello, A. (2016). L'Islam nelle carceri italiane, Fondazione ISMU, Milano, in http://www.ismu.org/2016/10/lislam-nelle-carceri-italiane/ Istituto Superiore di Studi Penitenziari (2012). La radicalizzazione del terrorismo islamico. Elementi per uno studio del fenomeno del proselitismo in carcere, in «Quaderni ISSP», in: https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/radicalizzazione__ del__terrorismo_islamico.pdf James, B., Joly, D., Khosrokhavar, F. (2005). Muslims in Prison: Challenge and Change in Britain and France, Palgrave Macmillan, New York. Rhazzali, M.K. (2014). I musulmani e i loro cappellani. Soggettività, organizzazione della preghiera e assistenza religiosa nelle carceri italiane, in Angelucci, A., Bombardieri, M., Tacchini, D. (a cura di). Islam e integrazione in Italia, Marsilio, Venezia. Rhazzali, M.K. (2010). L'Islam in carcere. L'esperienza religiosa dei giovani musulmani nelle prigioni italiane, FrancoAngeli, Milano. Romanelli, R. (2012). The Jihadist Threat in Jail: Islam and the Processes of Radicalization in European Prisons, in «Archivio penale», n. 2, in: http://www.archiviopenale.it/apw/wp-content/uploads/2013/06/2012_-_ROMANELLI_ The_Jihadist_Threat_in_jail_Romanelli.pdf