Ultimo aggiornamento: 22/04/2022 09:45:35
1. Il sistema degli statuti personali trae le sue origini dalla dottrina religioso-politica dell'Islam, sin dal tempo di Maometto, il Profeta dei Musulmani. Tale dottrina à basata sulla personalità assoluta della legge, conformemente a tre principi fondamentali: Dio (Allah) è il Legislatore della Nazione Musulmana (Umma); L'osservanza della Legge è nello stesso tempo un dovere civile e religioso; La personalità della legge è relativa alla confessione religiosa. Di questi principi si deducono tre norme basilari: a ciascano la sua propria religione e quindi la sua legge; esistono sullo stesso suolo tante leggi quante religioni; ad ogni nazione religiosa le sue proprie leggi e i propri tribunali per giudicare le cause dei suoi membri.
2. Tale dottrina non fu rispettata nel decorso dei secoli nelle legislazioni e nella prassi giudiziaria dei tribunali nei paesi arabi del Medio Oriente e dell'Africa del Nord. Però solo in Libano il sistema degli statuti personali venne conservato nella sua integralità, complessità ed armonia, differentemente dagli altri paesi.
3. necessario anzitutto considerare l'evoluzione storica del sistema dello statuto personale, rilevarne la prassi giudiziaria nei sistemi giuridici dei paesi d'Islam, per rilevare poi lo Statuto Personale nel sistema giuridico del Libano e infine passare in rassegna gli attuali statuti personali nei paesi arabi.
I- Evoluzione storica
4. Dal tempo di Maometto, dei primi Califfi e dei Califfi Omayyadi, ossia dal 632 fino al 750, la «Gente del Libro», vale a dire gli Ebrei e i Cristiani, godevano della loro propria autonomia legislativa e giudiziaria sul doppio livello religioso e civile, pagando in contraparte allo Stato musulmano una imposta speciale .
Di conseguenza, già tra il settimo e il dodicesimo secolo, i cristiani avevano le loro proprie leggi e collezioni canoniche: La Chiesa Copta aveva il suo Nomocanone Ibn Al-Assal (1238), la Nestoriana il suo Abdisho (1318), la Maronita il suo « Libro della Direzione» (XII secolo), la Giacobita il suo Bar Hebraeus (XIII secolo), la Melkita e l'Armena avevano le loro collezioni (XIII secolo). Da notare che tutte queste Chiese già applicavano verso la seconda metà del VIII secolo il Libro Siro-Romano nella sua versione siriaca, prima di essere stato tradotto in Arabo e Armeno nel XII secolo per diventare accessibile ai Melkiti, Copti e Armeni .
5. Però, la giurisprudenza musulmana classica, elaborata sotto gli Abbassidi (750-1258) e praticata dalle quattro Scuole ufficiali, Hanafita, Malikita, Shafiita e Hambalita, esigeva il potere legislativo e giurisdizionale come uno degli attributi essenziali della sovranità dello Stato musulmano, quindi tendeva a determinare il campo d'azione dell'autonomia legislativa cristiana in tutti i settori del diritto fimiliale, reale, sucessorale e penale. Come conseguenza di questa tendenza, il «Giudice dell'Islam» (Qadi Al-Islam) si considera competente per definire le contestazioni tra non-musulmani, applicando su di loro la legge islamica, in cinque casi:
a) Nelle controversie civili tra musulmani e « protetti» (Dhimmi);
b) Nei conflitti tra non-musulmani della stessa confessione, portati da una delle parti davanti al Giudice dell'Islam;
c) Nei processi tra «protetti » di fede diversa;
d) Nelle controversie tra «protetti » della stessa comunità portate di commune accordo davanti al Giudice dell'Islam;
e) Nelle controversie di ordine pubblico.
6. L'Impero Ottomano (1516-1918) intraprese una serie di riforme (tranzimat) con lo scopo di contenere le comunità non-musulmane entro la Nazione e di limitare i loro statuti personali con rescritti imperiali e codificazioni. Mentre la giustizia islamica era parte integrante dello Stato musulmano, quella cristiana invece rimaneva autonoma nella sua struttura e nel suo funzionamento, pero' controllata nella sua competenza e esecutività . Si tratta di un lungo periodo di declino dell'autonomia legislativa e giudiziaria dei cristiani, durante il quale le Chiese tennero molti sinodi organizzativi miranti a avvicinare il loro diritto religioso e civile ai trattati musulmani per garantire l'esecuzione dei loro giudizi.
II- Prassi giudiziaria nei sistemi giuridici dei paesi d'Islam
7. Man mano che i Paesi Arabi del Medio-Oriente e dell'Africa Settentrionale ottenevano le loro indipendenze, i governi redigevano le loro Costituzioni e i loro statuti personali. Le Chiese avevano da parte loro le proprie leggi e i propri tribunali, secondo le competenze stabilite dalle autorità statali musulmane in ciascun paese. Nel decorso degli anni le leggi statali evolvevano a scapito delle competenze delle autorità cristiane sia nel campo legislativo, sia in quello dell'esercizio della giustizia in materia di statuti personali. Esiste una netta disuguaglianza nei diritti tra i cittadini cristiani e musulmani dello stesso paese.
8. Riassumo le norme giudiziarie che dimostrano tale disuguaglianza:
a- Se uno degli sposi cristiani si converte all'Islam, durante il processo matrimoiale canonico, potrà introdure la sua causa davanti al tribunale musulmano (sharii) e applicare la legge musulmana sul suo matrimonio cristiano. La stessa cosa avverrà, se il solo marito si converte all'Islam prima di iniziare un processo canonico. In Egitto, se la sola moglie cristiana si converte all'Islam, e il suo marito rimane nella sua fede cristiana, potrà chiedere il divorzio, chiamato «Khol »- presso il tribunale civile (musulmano), il quale diventa competente per la differenza di religione o di confessione. Inoltre se uno degli sposi cristiani si converte all'Islam, dopo una sentenza di separazione e di pensione alimentare pronunciata dal tribunale ecclesiastico, allora diventerà competente il tribunale civile musulmano di abolire ladetta pensione, ed ogni sentenza emessa da un tribunale ecclesistico sarà non esecutibile.
b- Se i coniugi appartengono a due confessioni differenti, fossero anche cristiane, si applicherà la legge musulmana sulle loro controversie.
c- Se l'uno dei coniugi è musulmano, la competenza in materia di statuto personale sarà esclusiva del tribunale Sharii musulmano. In materia successorale, la moglie che diventa musulmana, priverà il suo marito cristiano dell'eredità. Se però anche suo marito si converte all'Islam, essa sarà priva del diritto di eredità.
Da notare che queste norme sono in linea continua con quelle fissate dalla giurisprudenza classica musulmana sopra ricordata.
9- Se invece passiamo alla prassi giudiziaria vigente in Libano, la troviamo del tutto differente:
a- La regola generale è che le autorità confessionali non possono esercitare il loro potere giudiziario senon sui loro propri sudditi aventi la nazionalità libanese.
b- La competenza di contrarre matrimonio tra libanesi di differenti confessioni è riconosciuta all'autorità religiosa alla quale appartiene il marito, a meno che i due sposi non si mettano d'accordo per iscritto di celebrare il loro matrimonio davanti alla communità della sposa .
c- In caso di conflitto matrimoniale, è competente l'autorità confessionale davanti alla quale il matrimonio è stato celebrato . Se Esistono due o più contratti matrimoniali regolari, l'autorità competente è quella davanti alla quale è stato celebrato il primo. Se solo uno di loro è conforme alla legge, sarà competente quella davanti alla quale è stato celebrato il contratto regolare .
d- Se uno dei coniugi cambia di confessione, rimarrà competente l'autorità di celebrazione del matrimonio; se invece tutti e due la cambiano, sarà competente l'autorità del loro nuovo statuto .
10. Queste norme libanesi che consacrano l'uguaglianza tra cristiani e musulmani in materia di statuti personali, sul doppio piano legislativo e giudiziario, sono basate sul Patto Nazioale di convivenza islamo-cristiana, organizzata costituzionalmente in Libano, e precisamente nell'articolo 9 della Costituzione: «La libertà religiosa è assoluta. Lo Stato, offrendo a Dio Altissimo il dovuto culto, rispetta tutte le religioni e confessioni, tutela la libertà della loro pratica religiosa, in armonia con la disciplina generale, e garantisce ai cittadini, di diverse confessioni, il rispetto del sistema dei loro statuti personali e interessi religiosi».
III- Gli Statuti Personali nel Sistema Giuridico del Libano
11. Gli statuti personali delle varie comunità confessionali del Libano fanno parte integrante del suo sistema giuridico, e conservano il loro intero contenuto grazie a tre fattori fondamentali che caratterizzano lo stato libanese:
a) La quasi indipendenza della quale godeva la Montagna Libanese, prima della creazione della Republica, dismembrata dall'Impero Ottomano nel 1920. Questa quasi-indipendenza è dovuta al carattere neutrale e alla posizione geografica di questo paese.
b) Il pluralismo comunitario organizzato secondo il quale lo stato libanese riconosce ufficialmente 17 comunità confessionali aventi i loro propri statuti personali. Esse sono:
12 cristiane di cui 6 comunità cattoliche: Maronita, Greco-Melkita, Armena, Sira, Caldea e Latina; e 5 ortodosse: Greca, Armena-Gregoriana, Sira-giacobita, Assira-nestoriana e Copta; e 1 comunità protestante/Evangelica.
4 musulmane: Sunnita, Shiita, Druza e Alawita.
1 israelita .
c) Il confessionalismo secondo il quale ogni comunità regola ed applica il suo statuto personale proprio, in virtù dell'articolo 9 della Costituzione, e così partecipa al potere legislativo e giudiziario dello Stato. Inoltre è chiamata, in virtù dell'articolo 95, a partecipare al potere amministrativo e politico, secondo una tradizione antica che si mantenne nella prima Costituzione del 1926 e nei suoi emendamenti del 1943 e 1990, fu anche saldata dal cosidetto Patto Nazionale, il quale consacrò la convivialità tra cristiani e musulmani .
12. Lo Stato libanese elevò prima le comunità al rango di entità autonome e stabilì le loro leggi organiche ; poi determinò successivamente nel 1926, 1930 e 1951 le competenze dei loro tribunali, con una certa differenza tra Cristiani e Musulmani; le materie delle competenze di questi ultimi furono più larghe; in terza tappa passò alla codificazione dei differenti statuti personali come segue:
a) Invitò le comunità cristiane e quella israelita a redigere le norme dei loro statuti personali e il codice di procedura dei loro tribunali, da presentare al governo entro un anno, per essere riconosciuti, a condizione che siano conformi alle disposizioni dell'ordine pubblico, alle leggi fondamentali dello Stato e alle competenze comunitarie già determinate.
Le comunità cattoliche presentarono un unico Codice di Statuto Personale e di Procedura, mentre le comunità ortodosse, protestante e israelita presentarono ciascuna il suo proprio Codice.
b) Lo Stato emise gli Statuti Personali delle Comunità Musulmane, dopo aver chiesto loro di proporre le loro norme e regole procedurali, secondo le loro tradizioni. Da notare che i Musulmani si ritengono parte integrante dello Stato, e quandi il potere legislativo per loro è quello statale.
1- Per i Musulmani Sunniti e Shiiti: il Decreto-Legge N° 241/NI del 24/11/1942 concerne l'organizzazione dei loro tribunali sharii, modificato poi dalla Legge del 04/12/1946, dal Decreto-Legge N° 10 del 02/01/1952, da quello N° 53 del 12/03/1953 e dalla Legge del 16/07/1962. Il Decreto N° 17469 del del 09/09/1964 riguardante il personale di questi tribunali.
2- Per i Druzi: la Legge del 24/02/1948 sullo Statuto Personale; la Legge del 05/03/1960 sull'organizzazione dei tribunali; il Decreto N° 1432 del 02/07/1971 sul personale del tribunale d'appello.
13. Inoltre lo Stato emise per le Comunità cristiane e la comunità israelita la Legge del 23 giugno 1959 sul testamento e le successioni; per tutte le comunità delle leggi applicabili a tutte in materia della capacità personale, della fondazione di beni familiali, degli atti di stato-civile, del controllo del potere paterno e dei conflitti inter-comunitari; per i soli musulmani una legge concernente la liquidazione delle successioni. Finalmente, lo Stato ammise per le comunità musulmane delle leggi non libanesi, oltre il ricorso al diritto islamico tradizionale: la Legge ottomana del 25 ottobre 1917, chiamata "Codice della Famiglia", la Medjelleh ottomane del 1876 in certe sue disposizioni; il Diritto Jaafarita al quale si fa ricorso in caso di silenzio delle norme scritte .
14. Le materie che costituiscono il contenuto degli Statuti Personali in Libano sono:
1- Fidanzamento: validità, rottura, nullità; pegno.
2- Matrimonio: celebrazione, validità, nullità, dissoluzione.
3- Figliazione: legittima, illegittima, legittimazione. Adozione. Potere paterno sui figli, guardia e educazione dei figli.
4- Pensione alimentare e indemnità.
5- Tutela dei minori, controllo dei compti.
6- Beni religiosi: costituzione, mutamento, amministrazione, alienazione.
7. Luoghi di culto: chiese, istituzioni sociali di beneficenza, di educazione, di sanità
8- Testamento e successioni dei chierici.
9- Procurazione nelle azioni giudiziarie confessionali.
10- Spese giudiziarie, gratuito patrocinio, onorari degli avvocati.
11- Conflitti tra membri del clero.
Le materie che si aggiungono per le giurisdizioni musulmane sono:
12- L'interdizione degli alienati.
13- L'assente.
14- I testamenti, liquidazioni e successioni.
IV- Gli Statuti Personali nei Paesi Arabi
1) Egitto
15. Secondo la Costituzione egiziana " l'Islam è la religione della Stato, e i principi della Legge (Sharia) sono la fonte principale della legislazione" (art. 2). Ciò vuol dire che la visione dell'Islam prevale sul matrimonio e la famiglia.
Infatti la Legge N° 461 emessa dal Ministero della Giustizia il 21 luglio 1955 ha aggiunto alla competenza dei tribunali civili ordinari la facoltà di giudicare le controversie in materia di statuto personale. La Legge N° 462 ha decretato che, dal 1º maggio 1956 in poi, saranno soppressi i tribunali sharii (musulmani) e ecclesiastici nonchè i consigli confessionali, ed ha obbligato i tribunali civili di applicare il diritto islamico sui musulmani e il diritto cristiano sui cristiani, come lo applicavano i loro propri tribunali. La stessa Legge 462 fece includere i giudici e gli avvocati dei tribunali sharii nella struttura organica dei tribunali civili. In realtà, si trattò di sopprimere solo formalmente i tribunali sharii musulmani, unificandoli con quelli civili, e di obbligare i cristiani di essere giudicati dai giudici musulmani in materia di statuto personale, quando sono di differenti comunità e quando uno dei coniugi cristiani si converte all'Islam.
Le autorità cristiane cattoliche, ortodosse e protestanti in Egitto stanno attualmente preparando un unico Codice di Statuto Personale comune, da presentare allo Stato, su sua domanda rivolta alle varie comunità cristiane in giugno 1978, per conservare i loro costumi e tradizioni.
2) Siria
16. La Costituzione siriana del 31 dicembre 1973 riserva cinque articoli al matrimonio, alla famiglia, alla donna e ai diritti dei cittadini, senza menzionare gli statuti personali. La Costituzione è civile, però la legge islamica è una delle sue fonti, di modo che qualsiasi articolo della Costituzione non conforme alla Legge islamica (Sharia) è considerato nullo e inesistente. Tutto ciò che la Costituzione non contiene sarà rilevata dalla legge islamica.
Esiste un Decreto-Legge N° 59 di Statuto Personale in Siria per tutti i cittadini, promulgato il 17 settembre 1953. Esso statua sul matrimonio, il divorzio, la filiazione, la guardia dei minori, l'autorità paterna, la tutela, la curatela, il testamento e le successioni.
L'articolo 308 del detto Decreto-Legge lascia alle autorità cristiane la facoltà di emanare le loro proprie leggi sul fidanzamento, il matrimonio e sua dissoluzione, la coabitazione coniugale, la pensione alimentare per coniugi e figli minori e la guardia dei figli.
La Legge N° 98 del 15 ottobre 1961 promulga un unico Codice Processuale da applicare in tutti i tribunali civili e religiosi.
3) Giordania
17. La Costituzione della Giordania, promulgata il 1° dicembre 1952, tratta dell'autonomia dell'ordine giudiziario, dei differenti tribunali e delle loro competenze. Statua anche sull'uguaglianza dei diritti e dei doveri dei cittadini.
Esistono tre tipi di tribunali: tribunali civili, detti disciplinari (nizamia), i quali giudicano tutti i cittadini in materia civile e penale (art. 102); tribunali sharii per i musulmani in materia di statuto personale e beni religiosi; tribunali religiosi, detti Consigli delle Comunità non-musulmane, competenti in materia di statuto personale e di beni ecclesiastici.
La Legge dei Consigli delle Comunità religiose non-musulmane, promulgata nel 1938 regge le comunità riconosciute dal governo e sono: Greci Ortodossi, Greci Cattolici, Armeni, Latini, Maroniti, Episcopaliani, Latherani, Siri Ortodossi, Adventisti Sabbatici (art. 6).
Il Codice di Statuto Personale, promulgata il 1° dicembre 1996 regge i musulmani e i tribunali Sharii, nonchè i cristiani quando sono di differente confessione.
4) Iraq
18. La Costituzione dell'Iraq, promulgata il 27 luglio 1958, determina il contenuto degli statuti personali dei non musulmani: il matrimonio, la dote, il divorzio, la separazione dei coniugi, la pensione alimentare, i testamenti (art. 79).
La Legge statale N° 32 del 1947 riconobbe i tribunali ecclesiatici dei Cattolici, degli Armeni, dei Siri Ortodossi e degli Assiri. Il Codice degli Statuti Personali N° 188 del 30 dicembre 1959, modificato dalla Legge N°11 del 21 marzo 1963, obligò i tribunali ecclesiastici di applicare le sue norme, oltre quelle ecclesiastiche riconosciute dallo Stato (art. 1 e 2), e di riferirsi al Diritto Islamico in caso di lacune. Esistono altre leggi di Statuto Personale applicabili su tutti I cittadini iraqeni, che concernono le successioni (Legge N°4 del 18 agosto 1960; Legge N° 7 del 3 settembre 1966; Legge N° 52 del 1966) e l'amministrazione dei beni dei minori (Legge N° 47 del 17 aprile 1969).
La Legge statale delle Procedure N° 10 del 13 maggio 1950 obbliga i tribunali cristiani di applicarla.
5) Tunisia
19. La Tunisia si distingue dagli altri paesi dell'Africa Settentrionale nella laicità del sistema dello Statuto Personale. Essa riconosce tre categorie di cittadini: Musulmani, Israeliani e Non-Musulmani.
Dopo la sua indipendenza ottenuta nel 1956, la Tunisia ebbe il suo Codice degli Statuti Personali (Medjelleh), promulgato in libri successivi (il 13 agosto 1956; 19 giugno 1959; 28 maggio 1964). I primi 10 libri entrarono in vigore il 1° gennaio 1957, da questa data furono abolite tutte le leggi di statuto personale già esistenti.
La Medjelleh introdusse delle novità alla Legge Islamica come: l'abolizione della poligamia, l'abolizione del divorzio da parte del solo marito, l'ugualianza tra i coniugi di chiedere il divorzio.
6) Algeria
20. L'Algeria, nonstante che abbia ottenuto la sua indipendenza nel 1962, non potette avere il suo Codice della Famiglia che il 9 giugno 1984.
Tale Codice organizzò le norme degli statuti personali per tutti i cittadini algeriani in quattro libri: il matrimonio e la sua dissoluzione, la rappresentanza legale, le successioni e il testamento. Però questo Codice è ispirato dalla Legge Islamica.
Furono dunque abolite tutte le leggi di statuto personale che erano in vigore fino alla promulgazione del Codice della Famiglia.
7) Marocco
21. Ottenuta l'indipendenza il 2 marzo 1956, il Marocco promulgò un anno dopo il suo Codice di Statuti Personali (Mudawwana) che entrò in vigore il 1° gennaio 1958. Il Codice è composto di 6 libri: il matrimonio e la sua dissoluzione, gli effetti del matrimonio, la figliazione e i suoi effetti, la capacità personale, la rappresentanza legale, il testamento e le successioni.
Il Marocco riconosce tre categorie di comunità confessionali: Musulmani, Israeliani e Non-Musulmani. Su tutte loro si applica la "Mudawwana", dopo la promulgazione della Legge della Nazionalità Maghrebina il 06 settembre 1958.
Nonostante che la "Mudawwana" sia di carattere conservativo, essa introdusse alcune innovazioni concernenti la poligamia, il divorzio illegale, l'età per il matrimonio, la tutela dei minori e il suo controllo giudiziario, l'eredità e le successioni.
Conclusione
22. Il sistema dello Statuto Personale ha il merito di salvaguardare la famiglia basata sul matrimonio, di proteggere i suoi valori morali religiose e umane, di consolidare la sua unità, ma sopratutto di conservare la sua identità.
L'integralità di questo sistema nell'ordinamento giuridico del Libano, che garantisce l'uguaglianza nei diritti e doveri tra cristiani e musulmani, tra uomo e donna, arricchisce la cultura di questo paese e lo distingue dagli altri paesi arabi del Medio Oriente e dell'Africa Settentrionale. Mentre questi ultimi riconoscono l'Islam come Religione di Stato, e il Corano come fonte di legislazione, il Libano non riconosce nessuna Religione di Stato, né conferisce ad alcuna comunità o diritto comunitario, cristiano o musulmano, una predominanza sugli altri.
23. Questa nota distintiva del Libano è alla base del suo ordine democratico consensuale, arricchito dal riconoscimento delle libertà pubbliche, e dalla pluralità culturale e religiosa nell'unità della Nazione.
Non si tratta di una realtà statica, bensì di una dinamica da vivere e salvaguardare, nonostante i suoi pericoli e difficoltà.
24. Rimane il problema della laïcità. Parlare di una laïcizzazione del sistema dello Statuto Personale sarebbe scontrarsi con la mentalità e la cultura musulmana. L'importante è che lo Stato trovi per coloro che si dichiarano atei o laïci nel senso stretto del termine, una soluzione concernente il loro matrimonio e i suoi effetti civili. È necessario anche modernizzare le leggi degli statuti personali le quali sono le stesse da più di cinquanta anni fa.