Il Corano non prescrive alcun castigo terreno per chi abbandona l’Islam, rimandando all’aldilà la punizione di Dio

Ultimo aggiornamento: 22/04/2022 08:56:33

La versione integrale dell'articolo è contenuta nell'e-book Libertà religiosa e cittadinanza. Percorsi nella società plurale, realizzato nell'ambito del progetto Conoscere il meticciato, governare il cambiamento, sostenuto da Fondazione Cariplo. Il termine arabo comunemente utilizzato per designare un musulmano che abbandona l’Islam è murtadd. L’apostasia, in arabo ridda o irtidâd, si configura nel diritto islamico come un reato, passibile di morte in virtù di quella che è definita «pena dell’apostasia» (hadd al-ridda). Il Corano, tuttavia, non prescrive alcun castigo terreno per l’apostata, rimandando all’aldilà la punizione da Dio destinata ai rinnegati, mentre nella Sunna solo due hadîth, peraltro – come vedremo – di dubbia autenticità, autorizzano l’uccisione dell’apostata. La questione della liceità o meno della pena prevista per l’apostasia è di drammatica attualità, in un momento storico in cui gruppi estremisti fanno dell’uccisione del kâfir (“miscredente”) e del murtadd (“apostata”) la loro bandiera. Essa, inoltre, è strettamente collegata alle questioni della libertà d’espressione (hurriyyat al-ta‘bîr) e della riforma religiosa (islâh), dal momento che a essere bollati come apostati non sono solo coloro che dall’Islam si convertono a un’altra religione, ma anche coloro che, restando musulmani, si fanno portavoce di idee ritenute blasfeme o di proposte di rinnovamento del discorso religioso qualificate come incompatibili con l’ortodossia. I due casi più noti in tal senso sono probabilmente quello dello scrittore anglo-indiano Salmân Rushdie, accusato di apostasia e dichiarato reo di morte dall’ayatollah Khomeini nel 1989 per aver scritto il romanzo dissacrante I versi satanici e quello dell’intellettuale egiziano Nasr Hâmid Abû Zayd, condannato come apostata da un tribunale del Cairo nel 1995 per aver proposto un’interpretazione storico-razionalistica del Corano. Questi e molti altri episodi dello stesso tenore hanno alimentato un intenso dibattito nel mondo islamico, che ha visto diversi intellettuali levarsi contro la pena dell’apostasia. Tra questi, un posto di rilievo spetta senza dubbio all’egiziano Ahmad Subhî Mansûr (n. 1949) che nel suo testo Hadd al-ridda analizza il concetto di «apostasia» tanto da un punto di vista linguistico ed esegetico quanto in prospettiva storico-critica, soffermandosi preliminarmente sullo stesso termine hadd, comunemente inteso come «pena», al fine di evidenziare che in nessuna delle quattordici occorrenze coraniche esso qualifica una punizione (‘uqûba), come farebbe intendere l’uso che se ne fa nelle espressioni hadd al-ridda (“pena dell’apostasia”), hadd al-zinâ (“pena dell’adulterio”) e simili, bensì si riferisce genericamente alla legge di Dio (shar‘ Allâh). Mansûr afferma che solo a partire dall’epoca abbaside (VIII secolo) la parola hadd iniziò a essere impiegata come sinonimo di «pena» e utilizzata per sanzionare non solo reati esplicitamente menzionati nel Corano, come l’adulterio o il furto, ma anche reati per i quali il Libro Sacro dell’Islam non prevedeva alcuna punizione terrena, come appunto l’apostasia. Miscredenza e libertà religiosa nei testi sacri Prima di concentrare più specificamente la sua analisi sull’apostasia, Mansûr indaga un concetto a essa correlato e che ne costituisce, in qualche modo, la premessa necessaria: il takfîr o “scomunica”, letteralmente “accusa di miscredenza”. «L’applicazione della pena contro l’apostata deve infatti essere preceduta dall’accusa di miscredenza (kufr) nei suoi confronti, attraverso l’istituzione di un tribunale che ne giudichi l’intimo e le convinzioni. Ma secondo la legge coranica, è lecito per un musulmano accusare un altro musulmano di miscredenza?» Per rispondere a questa domanda, Mansûr sottolinea che il Corano garantisce all’umanità la libertà di scegliere se credere o meno. Ciò è a suo avviso evidente nei tanti passaggi del testo in cui Dio dialoga con i politeisti, tentando di persuaderli attraverso la ragione e la logica; se infatti non avesse garantito loro tale libertà, non avrebbe avuto senso dialogare con loro né tantomeno tentare di persuaderli. Naturalmente – rileva Mansûr – in cambio della libertà concessa agli uomini, Dio si è riservato il diritto di giudicarli per le loro scelte, come mostra Cor. 18,29:
Di’: «La verità [proviene] dal vostro Signore: creda chi vuole e chi vuole neghi». In verità abbiamo preparato per gli ingiusti un fuoco le cui fiamme li circonderanno e, quando imploreranno da bere, saranno abbeverati da un’acqua simile a metallo fuso che ustionerà i loro volti. Che terribile bevanda, che atroce dimora!
Tale diritto – avverte Mansûr – spetta però soltanto a Dio: né il Profeta né tantomeno i credenti possono giudicare la fede altrui, come mostrano chiaramente i versetti coranici riguardanti l’atteggiamento da adottare nei confronti dei diversi gruppi umani: ahl al-Kitâb (“gente del Libro”, ossia sabei, ebrei, cristiani), mushrikûn (“politeisti”) e munâfiqûn (“ipocriti”).