Il predicatore saudita Saleh al-Maghamsi si è candidato a creare una quinta scuola giuridica, capace di recepire le novità introdotte dalla modernità. E ha riacceso un dibattito che, da quasi due secoli, ritorna ciclicamente

Ultimo aggiornamento: 15/03/2024 11:10:07

Negli ultimi anni l’Arabia Saudita ha intrapreso un percorso di riforma religiosa voluto dal principe ereditario Mohammad bin Salman con l’obbiettivo di emancipare il Regno dalle intransigenze della dottrina wahhabita e promuovere un Islam più in linea con la nuova immagine del Regno e con i piani di sviluppo economico, sociale e culturale previsti dalla Vision2030, il programma di riforme lanciato da Mbs nel 2017. Molti sono i passi compiuti finora in questa direzione, dalla progressiva emarginazione del clero wahhabita, alla decisione di abbassare il volume degli altoparlanti esterni alle moschee, alla riscrittura della storia delle origini del Regno. Questo processo di riforma vede attivamente coinvolte una serie di personalità religiose. Una di queste è lo shaykh Saleh al-Maghamsi, medinese di origine, classe 1963, con un seguito di oltre 5 milioni di followers su Twitter. Lo scorso aprile, ospite in un programma televisivo, il chierico saudita ha proposto di abbandonare le quattro scuole giuridiche tradizionali e di crearne una ex novo, capace di «rispondere alle esigenze di sviluppo e modernizzazione» del Paese (qui il video del suo intervento in tv). Una proposta forte e divisiva, se si considera il ruolo giocato storicamente dalla giurisprudenza islamica nella vita dei musulmani.

 

Ciascuna delle quattro scuole giuridiche (in arabo madhhab, letteralmente “via”) sviluppò un proprio metodo di interpretazione delle Scritture (Corano e Sunna), ciò che nella pratica si tradusse in differenze più o meno marcate a livello soprattutto dell’ortoprassi. Le due più antiche, quella hanafita e quella malikita, dal nome dei loro eponimi – il persiano Abū Hanīfa (m. 767) e il medinese Mālik Ibn Anas (m. 795), conobbero un’ampia diffusione in Turchia, nei territori dell’ex-impero ottomano, in Asia Centrale e nel subcontinente indiano, la prima; in Nordafrica e Africa occidentale, la seconda. La scuola shafi‘ita e quella hanbalita, facenti capo ad al-Shāfī‘, originario di Gaza (m. 820), e al tradizionista di Baghdad Ibn Hanbal (m. 855), si affermarono invece rispettivamente in Egitto e Indonesia; e in Arabia Saudita e nel Golfo. 

 

Per molti secoli le scuole giuridiche hanno contribuito a orientare la vita quotidiana e le pratiche rituali dei fedeli musulmani di tutto il mondo. Le cose iniziano cambiare nell’Ottocento, a partire dall’incontro-scontro tra mondo islamico ed Europa moderna. In questo contesto l’eredità della giurisprudenza classica e la consuetudine di aderire a una delle quattro scuole giuridiche vengono messe in discussione dai riformisti musulmani, i quali vi vedono un accumulo di interpretazioni umane, che avevano finito per inquinare la purezza originale dell’islam e bloccato il dinamismo delle società.

 

Sulle orme dei riformisti

 

È alla luce di questo dibattito riformista, successivamente alimentato dai circoli salafiti, che dev’essere interpretata la recente dichiarazione dello shaykh al-Maghamsi. Dal suo punto di vista, il processo di creazione di una quinta scuola è legittimato dalla natura stessa della giurisprudenza islamica, che è un prodotto umano e, come tale, fallibile e passibile di revisione. Nel suo intervento, al-Maghamsi ha sollevato anche la questione dell’autenticità della Sunna profetica, l’insieme dei detti (hadīth) attribuiti a Muhammad e quindi considerati normativi, e del sistema che tradizionalmente è stato adottato per distinguere le tradizioni autentiche da quelle false, basato sulla qualità della catena dei trasmettitori: più sono affidabili i singoli trasmettitori più è alta la probabilità che un detto sia autentico. «In passato – ha spiegato il chierico – sono prevalsi la catena di trasmissione (sanad) dei detti e degli hadīth difficilmente attribuibili all’Inviato, la pace e la preghiera siano su di lui. Però non è sufficiente dire, come fanno i cavalieri degli hadīth, che la catena di trasmissione è sana, perché a dover essere sano è il testo (matn). Questo ha danneggiato molto la umma; sono entrati degli hadīth ahādī e c’è chi, nel tentativo di respingere la questione, accusa te [di essere nell’errore]». Gli hadīth ahādī, i detti del profeta trasmessi da singoli narratori e la cui autenticità è pertanto dubbia, erano già stati posti sotto accusa due anni fa dal principe ereditario saudita, Mohammad bin Salman (ne avevamo parlato qui). Un problema non di poco conto quello dell’autenticità della Sunna: le tradizioni infatti sono in teoria la seconda fonte giuridica dopo il Corano ma in pratica la più importante per l’elaborazione della Legge, dato che esaminano moltissime questioni che il testo coranico non tratta direttamente o tratta solo nei suoi principi generali.

 

Al-Maghamsi, comunque, non è nuovo a queste dichiarazioni. Già lo scorso settembre nel corso di un’intervista radiofonica aveva contestato le scuole giuridiche e rivendicato la libertà di interpretare direttamente le Scritture: «Basarsi esclusivamente sui principi delle quattro scuole giuridiche, che Dio abbia misericordia di tutti i loro [fondatori], non è corretto, nel senso che fermare lo spirito di interpretazione (ijtihād) ha danneggiato la umma». Secondo il chierico, i giuristi medievali non detengono il monopolio esclusivo dell’interpretazione e continuare a riferirsi esclusivamente alle loro scuole ha impedito alla giurisprudenza di rinnovarsi per rispondere ai bisogni dei musulmani contemporanei.

 

Quello dell’aggiornamento della giurisprudenza tradizionale alla luce delle novità introdotte dalla modernità è un tema di vecchia data che, da quasi due secoli, ritorna ciclicamente nel dibattito pubblico. I primi a sollevare la questione furono i riformisti dell’Ottocento, che ingaggiarono un’aspra battaglia contro il taqlīd, l’accettazione incondizionata delle decisioni legali di una determinata scuola giuridica, accusato di favorire la stagnazione della giurisprudenza e quindi della società, e promossero viceversa l’ijtihād, l’opera di interpretazione del Corano e della Sunna finalizzata a ricavare nuove norme giuridiche. Muhammad ‘Abduh (m. 1905), probabilmente il rappresentante più significativo del riformismo islamico, contestò inoltre la consuetudine di aderire a una sola delle quattro scuole giuridiche e sostenne l’idea del talfīq – letteralmente la conciliazione tra le opinioni di scuole giuridiche diverse al fine di scegliere quelle che più si confanno alla realtà del momento e che meglio servono l’interesse (maslaha) dei musulmani. Alla base di tutto c’era l’idea che l’islam non dovesse ostacolare il progresso inteso in tutte le sue accezioni (economico, socio-politico, tecnologico, militare, culturale).

 

L’avversione dei riformisti per il taqlīd ha innescato un lento declino della giurisprudenza tradizionale, segnando di fatto la fine del modello classico su cui si sono fondate per secoli le società islamiche. L’affermazione del jihadismo contemporaneo ha parzialmente contribuito a riaccreditare le scuole giuridiche, considerate un baluardo contro le interpretazioni più estremiste dell’islam, ma ciò non toglie che tutte abbiano subito un processo di revisione e adattamento alla modernità.

 

Nel declino delle scuole giuridiche giocò un ruolo importante anche il movimento wahhabita, che con il riformismo egiziano condivideva l’ostilità verso il taqlīd. Come ‘Abduh, anche Muhammad Ibn ‘Abd al-Wahhab, padre fondatore del wahhabismo vissuto quasi 150 anni prima del riformista egiziano, aveva propugnato la lettura diretta delle fonti, benché su basi differenti e, per certi versi, antitetiche. Per ‘Abduh l’imitazione pedissequa dei giuristi medievali impediva nuove interpretazioni, mentre nell’immaginario del riformatore d’Arabia il taqlīd rappresentava un condensato di interpretazioni umane che aveva finito per discostarsi troppo dalla rivelazione divina. Il risultato fu comunque che entrambi, sebbene animati da ragioni differenti, finirono per sostenere la necessità di tornare ad attingere direttamente ai testi fondativi dell’islam.

 

Nonostante l’antipatia di fondo per i retaggi medievali, Ibn ‘Abd al-Wahhab non dichiarò mai guerra alle scuole giuridiche, essenzialmente per due ragioni. La prima è legata alla natura del wahhabismo, un movimento riformista incentrato più sulla teologia letteralista che sull’elaborazione giurisprudenziale. Non a caso Ibn ‘Abd al-Wahhab ha lasciato diversi trattati di teologia mentre non ha mai trattato approfonditamente questioni giuridiche. In secondo luogo, il wahhabismo è tradizionalmente affiliato all’hanbalismo, la tradizione giuridica più diffusa nel Najd, la regione dell’Arabia Saudita in cui visse e operò Ibn ‘Abd al-Wahhab. La riforma propugnata dal predicatore settecentesco dunque non si prefiggeva di screditare le scuole giuridiche, ma di ricalibrare il rapporto tra teologia e giurisprudenza. Ciò spiega anche perché il clero wahhabita non è mai stato ostile alle scuole giuridiche, a differenza dei salafiti non wahhabiti, che rifiutano totalmente l’affiliazione alle scuole giuridiche sulla base del fatto che esse rappresentano sviluppi storici avvenuti molto tempo dopo le prime generazioni di musulmani, le uniche ad avere un valore paradigmatico nella loro visione dell’islam.

 

Una proposta senza precedenti

 

La quinta scuola giuridica auspicata da al-Maghamsi costituisce uno sviluppo ulteriore rispetto ai discorsi riformisti e al talfīq propugnato da ‘Abduh. Nessuno prima di lui, infatti, si era mai spinto tanto lontano da avanzare l’ipotesi di creare lui stesso una scuola giuridica “moderna”, capace di soppiantare quelle tradizionali. Peraltro, da ciò che il predicatore ha lasciato intendere, si tratterebbe non soltanto di ritornare direttamente alle fonti, il Corano e la Sunna, scavalcando il patrimonio esegetico e giurisprudenziale accumulato nei secoli, ma anche di escludere dal corpus delle tradizioni profetiche tutti gli hadīth ahādī, trasmessi cioè da un singolo trasmettitore, e dunque altamente suscettibili di essere falsi. L’applicazione del criterio probabilistico implicherebbe però una drastica riduzione delle tradizioni considerate autentiche e quindi normative, e di conseguenza del patrimonio a cui per secoli i giuristi hanno attinto nel loro lavoro di derivazione delle norme. Così facendo essi si ritroverebbero a operare sulla base di poche centinaia di hadīth, oltre naturalmente al testo coranico. Sono le tradizioni mutawātir, cioè attestate in un così gran numero di catene di trasmissione da rendere molto probabile se non certo il fatto che Muhammad le abbia effettivamente pronunciate. Il problema dei detti ahādī era già stato sollevato dai riformisti dell’Ottocento e del Novecento: l’indiano Sayyid Ahmad Khan ingaggiò un’aspra battaglia contro queste tradizioni ritenute deboli e sviluppò un proprio metodo di valutazione dell’autenticità degli hadīth (finendo per individuare soltanto cinque tradizioni mutawātir!)[1], così come ‘Abduh e soprattutto il suo successore Ridā esortarono i fedeli a considerare vincolanti solo le tradizioni classificate, per l’appunto, mutawātir. Nessuno di questi riformisti, tuttavia, candidò mai se stesso per creare ex novo una quinta scuola giuridica a sostituzione di quelle classiche.

 

Negli anni ’70, in Arabia Saudita, all’allora Gran mufti Ibn Baz fu domandato se il wahhabismo potesse essere considerato una quinta scuola giuridica. Ibn Baz rispose negativamente emettendo una fatwa in cui spiegava che il wahhabismo è «una chiamata alla dottrina salafita, al rinnovamento degli elementi caratterizzanti l’Islam e al tawhīd (l’Unità di Dio)». L’equivoco sarebbe nato dall’appellativo assegnato ai seguaci di Ibn ‘Abd al-Wahhab, definiti per l’appunto “wahhabiti”, un’espressione – recita la fatwa – che mette l’accento sulla persona piuttosto che sul messaggio, e che nell’immaginario islamico rimanda a un gruppo o a setta.

 

I detrattori di al-Maghamsi

 

Com’era prevedibile, la proposta di al-Maghamsi ha acceso le polemiche.

Il corpo dei “grandi ulema” sauditi, la principale istituzione religiosa del Regno, ha risposto con un breve comunicato pubblicato sul suo sito web e poi ripreso dai maggiori quotidiani del Paese. Poche righe, molto chiare, per chiudere definitivamente la questione: «L’istituzione di una nuova scuola di giurisprudenza islamica manca di obiettività e realismo. La giurisprudenza islamica, con le sue [quattro] scuole giuridiche e le sue diverse interpretazioni, risponde a tutte le esigenze della vita moderna, e concilia queste esigenze con la legge islamica».

 

Ad alimentare il dibattito, più vivo all’estero di quanto lo sia stato in casa, ci hanno pensato soprattutto gli islamisti. L’Unione mondiale degli Ulema di Doha ha emesso una fatwa in cui ha contestato in cinque punti la proposta di al-Maghamsi, relegandola alla categoria dell’impossibile. Essa non sarebbe una via praticabile per i seguenti motivi: A) la nascita di una scuola giuridica non è mai frutto di una scelta deliberata e programmata del suo fondatore, ma è il risultato del lavoro di interpretazione dei Testi sacri portato avanti per decenni dai maestri e dai loro seguaci. Pertanto, sono le generazioni successive a riconoscere e intestare un madhhab al suo eponimo e, soprattutto, una scuola giuridica è viva fintanto che viene seguita dai fedeli. Come dimostra la storia, le fortune di una scuola sono direttamente proporzionali al suo livello di diffusione tra i musulmani. B) Non è pensabile appianare le divergenze giurisprudenziali, colmare le lacune scientifiche e unificare la umma creando una nuova scuola giuridica, perché la giurisprudenza islamica è fatta di ciò che è evidente, esplicitato cioè dal Corano e dalla Sunna e su cui pertanto non c’è divergenza, e di ciò che invece non è evidente, sul quale i giurisperiti dibattono da secoli. Se i Compagni del Profeta non hanno saputo dare una risposta dirimente al riguardo, non sarà certamente un giurista che vive nel XXI secolo a risolvere questioni aperte da 1400 anni. C) Dicendo che vuole creare una sua scuola giuridica, al-Maghamsi colloca il suo sforzo interpretativo (ijtihād) nella categoria dell’assoluto paragonandosi «ai padri delle scuole giuridiche» classiche e finendo per rivendicare un ruolo che non gli spetta, e che neppure i grandi esegeti e giurisperiti del passato (tra i quali vengono annoverati al-Tabari, al-Daraqutni, Ibn Qudama, al-Nawawi, Ibn Taymiyya…) hanno mai osato auto-attribuirsi. D) Queste proposte nascondono il rischio di veder proliferare nuove scuole giuridiche, ciò che distruggerebbe la struttura stessa della giurisprudenza islamica. In conclusione, secondo l’Unione mondiale degli Ulema – e questo è il quinto e ultimo punto della fatwa – più che di una nuova scuola giuridica la umma ha bisogno di veder semplificata la giurisprudenza ed esercitato un maggiore controllo sul processo di emissione delle fatwe, senza però demonizzare in toto le scuole giuridiche.

 

Mentre l’Unione mondiale degli Ulema ha contestato al-Maghamsi sul piano dottrinale ricorrendo a uno strumento della giurisprudenza, la fatwa per l’appunto, altri detrattori hanno spostato la loro contestazione sul piano politico, spiegando che la proposta del predicatore saudita non attiene davvero alla sfera religiosa ma si inserisce in un quadro prettamente politico e come tale va trattata.  

 

Di questo avviso è lo shaykh Essam Talima, esponente dei Fratelli musulmani egiziani, secondo il quale la proposta di al-Maghamsi è espressione di un progetto politico in corso di realizzazione, sostenuto dal principe ereditario Mohammed bin Salman. Il predicatore saudita viene pertanto accusato di farsi pilotare dall’alto e di prestarsi alla narrazione dei governanti: «Al-Maghamsi non si discosta dallo spartito ufficiale, e anche il progetto ufficiale non è lontano dall’orientalismo e dall’occidentalizzazione che da decenni agiscono nei nostri Paesi. La Sunna è costantemente sotto attacco, cambiano solo le modalità – a volte è al-Bukhari, a volte è Abu Hurayra, a volte sono gli hadīth ahādī».

 

Restando ancora sul piano politico, c’è stato anche chi ha visto nel discorso di al-Maghamsi il tentativo di riaccreditarsi agli occhi dei governanti dopo essere caduto in disgrazia. Nel marzo del 2020, infatti, al-Maghamsi era imam della moschea di Quba, a Medina, ma fu sollevato dall’incarico a causa di un tweet in cui chiedeva il rilascio di alcune persone arrestate. Pochi giorni dopo il chierico è ritornato sui propri passi, spiegando che il tweet si riferiva alle persone che avevano commesso crimini minori, senza però specificare quali, mentre alcuni mesi dopo, ha pubblicato un altro tweet in cui definiva Mbs «principe ereditario dei musulmani», in quello che è sembrato un ultimo e disperato tentativo di rimediare all’accaduto e che gli ha attirato molte critiche da tutto il mondo islamico.

 

Il segno di un cambiamento in atto

 

Personaggio amato e odiato allo stesso tempo, al-Maghamsi è diventato noto al grande pubblico – i quotidiani sauditi l’hanno definito “una stella”, una star – per alcune sue fatwe (quella che autorizzava la musica e il canto, per esempio), e per alcune dichiarazioni che già in passato avevano suscitato parecchio clamore. Nel 2016, per esempio, aveva avanzato l’ipotesi di consentire anche ai non musulmani di entrare nella città di Medina, il cui accesso è notoriamente riservato ai soli musulmani, come nel caso di Mecca.

 

Per il momento la proposta di al-Maghamsi di creare una quinta scuola giuridica è destinata a rimanere una boutade. Essa, tuttavia, è l’ennesima indicazione di un orientamento in atto in Arabia Saudita teso a “liberarsi” dalle rigidità che da molti decenni bloccano la società e contribuiscono a proiettare all’estero un’immagine negativa del Paese, ma segnala anche che alcune questioni poste dai riformisti dell’Ottocento e del Novecento rimangono parzialmente irrisolte.

 

 

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[1] Jonathan Brown, Hadith. Muhammad’s Legacy in the Medieval and Modern World, Oneworld, Oxford p. 252.

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