Un metodo induttivo aiuta a individuare l’esatta portata della nozione di libertà religiosa e la sua relazione con le prerogative della persona e con l’ambiente circostante.

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Ultimo aggiornamento: 22/04/2022 09:48:24

«C'è un ordine nell’universo e alla sommità c’è Dio». È l’immagine con cui André Frossard (1) spiega la sua scelta di fede, nella libertà, con un’espressione che può aiutare efficacemente a cogliere il concetto di libertà religiosa: la capacità, libera, della persona di realizzare il bisogno di innalzarsi dalle vicende umane, per ritrovare le sue radici. Una prospettiva affascinante e al tempo stesso un processo sempre in divenire che mostra la religione come “fatto religioso” e come “realtà istituzionale” che riguarda non soltanto la sfera privata del credente, ma ha una dimensione pubblica rilevante nell’ambito degli Stati e nella più ampia Comunità dei popoli. Ed è proprio quest’ultimo aspetto a indicare la complessità di un diritto come quello alla libertà religiosa, motivata dall’ampio contenuto di storia, dottrine, proclamazioni, come pure dai mutamenti nelle idee, nella cultura, nelle fonti normative.   La ricerca del significato impone di risolvere una prima questione: delimitare il contenuto della libertà religiosa. E non per privarla di alcune delle sue componenti o per restringerne la portata, ma esclusivamente per evitarne un’erronea o almeno parziale interpretazione. Può essere allora conveniente – o forse anche necessario – una metodologia induttiva, per chiarire immediatamente senso e significato, individuando così quegli elementi che sono estranei o che comunque non costituiscono essenza e valore della libertà religiosa.   L’immagine offerta da Frossard mostra che la persona non ha la facoltà di essere, o diventare, la legge suprema di se stessa, ponendosi quindi come del tutto indipendente da Dio. Una tale lettura del resto cadrebbe in quella visione secondo cui la libertà umana diventa l’esclusiva fonte dei comportamenti della persona, del suo agire, anche sotto il profilo religioso. Inoltre, se si accettasse una tale impostazione, la persona si vedrebbe sciolta da ogni legame o dovere religioso, giungendo in questo modo ad ammettere che a ognuno è dato arbitrariamente di stabilire se debba credere o meno. Negazione e indifferenza sarebbero conseguenze a dir poco ovvie.   La libertà religiosa, poi, non può significare che la persona può legittimamente porre sullo stesso piano verità ed errore e quindi ritenere che tutte le credenze o le forme di religiosità (o quelle che si proclamano tali) si equivalgono. Così facendo, infatti, la libertà religiosa sarebbe l’equivalente di quella tolleranza applicata alle cosiddette forme di “nuova religiosità” (new age), anche di fronte a palesi violazioni di diritti e libertà. Certo la riflessione si impone quando, ad esempio, le garanzie internazionali del diritto alla libertà di religione accomunano le religioni tradizionali alle nuove forme di religiosità, le religioni teiste a quelle non-teiste.(2)   Un altro elemento, inoltre, sta nella relazione tra libertà di religione e libertà di convinzione o credo. Sino agli anni Novanta del secolo XX i due elementi erano in stretta correlazione (meglio: opposizione) per consentire ai sostenitori dell’ateismo di Stato di giustificarsi nei comportamenti omissivi o nelle intolleranze. Oggi invece l’espressione “libertà di convinzione” è posta come pendant alla libertà di religione, lasciando percepire l’idea che il diritto alla libertà di convinzione o credo non sia più l’equivalente della libertà di professare e propagandare l’ateismo, ma piuttosto un diritto a non professare alcuna religione o credo, o a professare una “propria”, personale e autonoma credenza. È il fenomeno degli individual believers in cui confluiscono tendenze a legittimare comportamenti distanti dal fatto religioso, come pure dalla dimensione istituzionale delle religioni. Autonomia della Persona   Alla luce di queste precisazioni è più facile indicare la libertà religiosa come diritto di ogni persona a professare la propria religione, secondo il dettame della sua coscienza. Un diritto di stabilire i rapporti con Dio nell’intimità della coscienza, ma in una forma individuale e comunitaria a un tempo, al riparo da ogni coercizione che dall’esterno possa intervenire, o si ritenga in diritto di farlo. Ritorna qui la dimensione pubblica, poiché affermare la libertà religiosa come diritto fondamentale significa sostenere l’autonomia della persona non verso la religione, ma nei confronti di tutti coloro che vorrebbero limitare la portata del sentimento religioso. Tutelare la libertà religiosa, quindi, ha come conseguenza la garanzia dei rapporti fra la persona e Dio, rapporti che, se visti come una relazione giuridica, sono in grado di identificare “doveri” e “diritti”.   Una siffatta prospettiva è presente nella dottrina cattolica che nel proclamare la libertà religiosa non afferma che gli esseri umani siano sciolti dagli obblighi che derivano dalla religione, ma piuttosto che la libertà umana viene violata se si impedisce a qualcuno di seguire la propria coscienza in materia religiosa. Tutto questo ha una forte motivazione nella missione stessa della Chiesa nella sua dimensione di “popolo di Dio” che resta ancorata al comando divino di «portare la buona novella a tutte le genti» [Mt 16,9-20]. Infatti, a operare perché questa finalità possa essere raggiunta sono invitati tutti i cristiani, chiamati a diffondere il messaggio evangelico a tutti gli uomini. Un modo per riconoscere i diritti di cui ogni persona – quelle cui il cristiano è chiamato a dare l’annuncio della “buona novella” – è portatore, depositario, beneficiario: diritti fra i quali spicca pure quello di arrivare alla conoscenza della verità e di aderire a essa liberamente.   Ed ecco ritornare il riferimento alla libertà di religione come libertà della coscienza a non essere in alcun modo costretta, anche nella scelta di Dio. Così si esprime il Concilio Vaticano II con la Dichiarazione Dignitatis Humanae (DH), quando indica i modi e i mezzi per diffondere la “buona novella”, specificando che in ogni forma di apostolato o nell’opera per far conoscere il messaggio cristiano i credenti non devono mai far ricorso a mezzi coercitivi. Anzi sono chiamati ad adoperarsi perché ogni persona, creata a immagine di Dio, aderisca alla fede cristiana manifestando un assenso pienamente libero, che ne rispetti cioè dignità e libertà.   Se la visione cattolica della libertà religiosa richiama – e quasi impone – questo argomento dottrinale e di metodo a quanti della Chiesa sono parte, c’è una seconda prospettiva che conseguentemente emerge e può facilmente essere colta. La libertà religiosa, poiché è un diritto fondamentale, deve essere riconosciuta a ogni persona non solo dai cattolici, ma da tutti gli esseri umani e, primariamente, dai poteri pubblici che presiedono la vita di ogni Comunità politica. Cammino Secolare   La giustificazione di questo interesse, tradotto poi in un impegno concreto, risiede nel fatto che ognuno è tenuto a comporre il proprio rapporto con Dio in rispondenza alla legge da Dio stesso stabilita. Per questo motivo la persona ha pure il dovere di conoscere quella legge con chiarezza sempre maggiore, utilizzando mezzi idonei d’informazione e, se si tratta di cristiani, seguendo l’insegnamento della Chiesa conformandosi sempre meglio alla volontà e al disegno di Dio. Volontà e disegno che si percepiscono attraverso il dettame o la voce della coscienza: a emergere è ancora il diritto a non essere impediti di seguire la propria coscienza. L’esatto contrario di atteggiamenti che mirando alla discriminazione in ogni sua forma, al proselitismo coercitivo o alle conversioni forzate, non riconoscono che «l’intolleranza religiosa è in grado sommo odiosa e offensiva alla persona umana; da essa infatti l’uomo viene privato della sua libertà nel seguire i dettami della sua coscienza: dettami che considera supremi e sacri, anche quando, in buona fede, cade in errore» [Concilio Vaticano II, Schema preparatorio “De libertate religiosa” 19. XI. 1963, n. 3 ult. comma].   Un secondo ambito d’indagine si racchiude in un interrogativo: da quali presupposti trae fondamento una corretta visione della libertà religiosa? Anzitutto la capacità della persona di legarsi a principi e a elementi operativi che dalla “comunità che crede” sono in grado di coinvolgere direttamente anche la vita della “comunità in cui vive”.   Per il cristiano, poi, la ricerca sull’origine del diritto della persona umana alla ricerca in campo religioso – diritto oggi universalmente riconosciuto, pur con sfumature diversificate quanto al livello di coerente tutela – richiama un cammino secolare che si ricongiunge fino all’inizio dell’esperienza cristiana. Con Gesù Cristo, per la prima volta nella storia, il rapporto fra gli esseri umani e Dio viene proposto in termini di chiarezza inconfondibile, rivelandosi come un rapporto immediato e personale, che va composto e vissuto nella verità e nell’amore. Senza nulla togliere all’agire nel corpo sociale. Azioni libere, quindi, e perciò in grado di garantire la piena capacità di operare con responsabilità, perseguendo una realizzazione personale: crescere in se stessi, nel tempo, rendendo sempre più intensa in verità e amore la propria comunione con Dio, come osserva il Decreto sull’apostolato dei laici del Vaticano II [Apostolicam Actuositatem, 4].   La relazione religione-libertà va misurata con l’esigenza che la dimensione sociale non ostacoli l’esercizio di quella libertà, ma piuttosto lo favorisca. Ciò comporta tra l’altro che il contesto sociale non faccia pressione perché si aderisca a una religione alla quale la persona ritiene di non aderire; come pure non impedisca con la forza la professione di una fede religiosa.   Forte di questa riconosciuta dignità, il credente è chiamato a resistere di fronte a precetti, leggi, o richieste di comportamento emanate dalle autorità pubbliche quando si tratti di atti in contrasto con la voce della coscienza e quindi con i comandi divini. Per il cristiano il primo comandamento è quello di amare Dio: «Amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore e con tutta la tua anima e con tutta la tua mente; questo è il più grande e il primo dei comandamenti» [Mt 22,37]. E l’amore non può essere vissuto che liberamente. Questa linea dottrinale motiva l’affermazione della Dignitatis Humanae: «Un elemento fondamentale della dottrina cattolica, contenuto nella parola di Dio e costantemente predicato dai Padri è che gli esseri umani sono tenuti a rispondere a Dio credendo volontariamente; nessuno, quindi, può essere costretto ad abbracciare la fede contro la sua volontà» [10]. Giusti Limiti   Certo è che se nel considerare la libertà religiosa si assume la prospettiva del rispetto dei diritti dell’uomo, il martirio cristiano appare come una sottolineatura non solo della libertà di religione, ma anche della libertà di pensiero e di coscienza. Vengono in mente le parole della “trilogia” di Pio XI del marzo 1937, le encicliche Mit brennender Sorge, Divini Redemptoris e Nos es muy conocida che, rivolte rispettivamente alle situazioni determinate dal nazismo, dal comunismo e dal socialismo ateo, sono accomunate dalla rivendicazione di una libertà di religione “composita”: rispetto della coscienza, del pensiero, del culto, dell’insegnamento, dell’azione pubblica del credente nella società civile.   Una delle questioni che maggiormente si riscontrano nella prassi degli Stati e nelle tendenze dell’ordinamento internazionale è quella del limite che alla libertà religiosa può essere imposto. Aspetto complesso oltre che per la pura dimensione giuridica – spesso conflittuale – anche per le visioni e le conseguenti scelte connesse con la dimensione religiosa, e con lo stesso dialogo interreligioso. In altri termini anche la possibilità di annunciare e di diffondere il messaggio religioso può essere soggetta a delle restrizioni?   Se il diritto alla libertà religiosa va riconosciuto dagli ordinamenti giuridici e sancito come diritto fondamentale, tuttavia a esso possono essere applicati dei “giusti limiti” quanto all’esercizio. Limiti determinati, però, secondo le situazioni con il necessario discernimento, e cioè con quella necessaria “valutazione” politica conforme alle esigenze del bene comune, mediante norme rispondenti all’ordine morale oggettivo, come è richiesto «dall’efficace difesa dei diritti e dalla loro pacifica armonizzazione a vantaggio di tutti i cittadini, da una sufficiente tutela di quella autentica pace pubblica che consiste in una vita vissuta in comune sulla base di una onesta giustizia, nonché dalla debita custodia della pubblica moralità» [DH, 7]. Contro la Vera Natura   Restano certo altri aspetti che indirettamente si pongono come altrettanti limiti di esercizio del diritto, come nel caso di legami storici e culturali tradizionali di una comunità religiosa con una particolare nazione. Sono quelle situazioni che consentono alla comunità medesima di ricevere speciale riconoscimento da parte dello Stato: tale riconoscimento non deve in nessun modo generare una discriminazione d’ordine civile o sociale per «altri gruppi religiosi» [DH, 6]. Ma sono ancora evidenti situazioni in cui anche se i rapporti tra gli apparati statali e le comunità religiose corrispon-dono alle esigenze dello stato di diritto (rule of law) e alle norme del diritto internazionale, tale visione non trova generale condivisione. Eppure «la religione o il credo, per coloro che li professano, è uno degli elementi fondamentali per la loro concezione di vita e pertanto quella libertà di religione o di credo deve essere pienamente rispettata e garantita».(3)   Sono note, purtroppo, situazioni in cui il diritto alla libertà religiosa non solo è violato, ma è proposto in modo difforme alla sua vera natura, come mostrano alcuni indicatori tratti dal contesto delle contemporanee relazioni internazionali. È il caso della tendenza a inglobare la religione nel più ampio concetto di cultura, come mostra la decisione delle istituzioni europee che nel proclamare il 2008 Anno europeo del dialogo interculturale, hanno fatto riferimento alle «religioni» per poi parlare di «credi» o «credenze» presenti «in Europa e altrove» che hanno necessità di essere armonizzate: lo strumento dovrebbe essere il dialogo interculturale che pone la religione in una posizione solo strumentale. Analogamente va letta la posizione con cui l’Assemblea Generale decideva di istituzionalizzare un dialogo tra le religioni all’interno delle Nazioni Unite, ritenendo che «la reciproca comprensione e il dialogo tra le religioni costituiscono degli elementi importanti del dialogo tra le civiltà e della cultura della pace»(4) : anche in questo caso il dialogo interreligioso è veicolato da quello tra culture.   Di fronte a questi limiti, sempre più “dilatati”, il cristiano è consapevole della ricaduta sui rapporti tra la Comunità religiosa e la Comunità politica: la prima si organizza con forme idonee a soddisfare le esigenze spirituali dei suoi fedeli, mentre all’altra spetta il compito di realizzare rapporti e istituzioni al servizio del bene comune. E questo iniziando dal rispetto della libertà religiosa che impone la garanzia dello spazio d’azione necessario alla Comunità religiosa.   Come ricordava Giovanni Paolo II nella Centesimus Annus, «La Chiesa rispetta la legittima autonomia dell’ordine democratico e non ha titolo per esprimere preferenze per l’una o l’altra soluzione istituzionale o costituzionale» [47] e non ha neppure il compito di entrare nel merito dei programmi politici, se non per le loro implicazioni religiose e morali. È il principio dell’autonomia reciproca, che non comporta una separazione che escluda la collaborazione tra le due Comunità.   Una corretta visione della libertà religiosa implica allora una dimensione individuale e comunitaria che contempla la libertà di espressione, di insegnamento, di evangelizzazione; come pure la libertà di manifestare il culto in pubblico, la libertà di organizzarsi e avere propri regolamenti interni, la libertà di scelta, di educazione, di nomina e di trasferimento dei propri ministri, la libertà di costruire edifici religiosi e quella di acquistare e di possedere beni adeguati alla propria attività. Infine la libertà di associazione per fini non solo religiosi, ma anche educativi, culturali, caritativi. (5)   Quando il 18 aprile 2008, davanti all’Assemblea Generale dell’ONU, Benedetto XVI, parlando dei contenuti del diritto alla libertà di religione ha indicato come «inconcepibile che dei credenti debbano sopprimere una parte di se stessi – la loro fede – per essere cittadini attivi; non dovrebbe mai essere necessario rinnegare Dio per poter godere dei propri diritti», si è avvertito chiaramente quanto essa sia componente essenziale della vita dei popoli e della famiglia delle nazioni. È forse per questo che verso la libertà religiosa convergono minacce e ostacoli?   _________________________________________________________________________________________ (1) Dio esiste, io l’ho incontrato, SEI, Torino 2004, 90-94. (2)Il riferimento è al General Comment No.22 (48), del Comitato dei Diritti Umani dell’ONU, riguardante l’articolo 18 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, che tutela la libertà di religione. (3) Risoluzione 4/10 del Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite del 30 marzo 2007. (4) Risoluzione 61/221 del 20 dicembre 2006. (5) Cfr. Giovanni Paolo II, Lettera ai Capi di Stato firmatari dell’Atto finale di Helsinki (10 settembre 1980), 4.  

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